Blog ed elezioni politiche
Oggi, 25 aprile 2008, è il V-day ideato da Beppe Grillo per una informazione libera. Blogosfere seguirà la giornata con un occhio di riguardo. A Milano i nostri blogger faranno visita ai punti di raccolta firme per intervistare i cittadini e i componenti del Meetup presenti.
A Torino verrà monitorata l'atmosfera in mattinata, poi nel pomeriggio seguiremo Beppe Grillo che sarà in Piazza San Carlo per parlare ai presenti. Su Blogosfere Politica e Società troverete un post con tutte le news, le interviste e i nostri filmati. A Milano gireremo anche dei video in tempo reale con l'ausilio della piattaforma Qik, già utilizzata più volte nelle ultime settimane. Per sapere tutto sul V-day cliccate qui!
ps: per quanto riguarda la questione referendum, se avete altri chiarimenti sui cavilli giuridici ci cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, fateci sapere nei commenti. Vi riportiamo la risposta di la spiegazione di Prof. Sandro Staiano, Direttore Dipartimento Diritto Costituzionale Federico II Napoli che, stando alle buone regole interpretative, ha dichiarato:
Le disposizioni della legge 352 del 1970 confermano quanto il nostro legislatore sia avaro di sé: ellissi e oscurità di scrittura sono il tratto più ricorrente dei testi che ci affaticano.
Comunque, stando alle buone regole interpretative, occorre considerare che:
1) sia l'art. 28 sia l'art. 31 si riferiscono al deposito dei fogli contenenti le firme (oltre che dei certificati elettorali);
2) l'art. 31 configura una deroga ai termini di cui all'art. 28. Ciò stante, quando ricorrano i casi di cui all'art. 31 (cioè corra l'anno anteriore alla scadenza di una delle Camere o corrano i sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere), casi nei quali il deposito delle firme è precluso sospensivamente, deve ritenersi che detto deposito possa intervenire solo decorsi i sei mesi successivi alla scadenza elettorale e che, nel corso di tale periodo e fino al deposito, sia possibile continuare la raccolta delle firme.
Stando al testo, invero, la richiamata preclusione si riferisce al deposito non alla raccolta delle firme e, nel silenzio della legge, non è consentito all'interprete di estendere la fattispecie ostativa.
Si tratta di un'interpetazione in bonam partem, che tuttavia sembra adeguata alle disposizioni legislative, tanto più perché, in materia di garanzia dei diritti elettorali, occorre preferire le soluzioni estensive.
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