Blog ed elezioni politiche
Per fortuna che esiste la Rete. Ieri abbiamo pubblicato un post da cui emergeva, dopo avere consultato la legge, che le firme del secondo V-day di Grillo saranno da cestinare.
Il post ha iniziato a circolare sui forum dei meetup di Grillo (dove interpretazioni legislative e opinioni spesso si confondono) e su Elezioni sono arrivati alcuni commenti e qualche insulto sull'inutilità dell'articolo e l'inesistenza del problema.
Ma dovrebbe essere tutt'altro che inutile ragionare su una possibile interpretazione della legge, visto che ha preoccupato anche alcuni politici (la settimana scorsa, secondo quanto riporta Vanity Fair, Marco Pannella ha tacciato Grillo di inesperienza, per poi aderire al 2 V-Day insieme all'Italia dei Valori di Di Pietro) e tanti cittadini che vogliono far contare la propria firma.
Gianni Nicolello ci ha segnalato la spiegazione di Prof. Sandro Staiano, Direttore Dipartimento Diritto Costituzionale Federico II Napoli che, stando alle buone regole interpretative, ha dichiarato:
Le disposizioni della legge 352 del 1970 confermano quanto il nostro legislatore sia avaro di sé: ellissi e oscurità di scrittura sono il tratto più ricorrente dei testi che ci affaticano.
Comunque, stando alle buone regole interpretative, occorre considerare che:
1) sia l'art. 28 sia l'art. 31 si riferiscono al deposito dei fogli contenenti le firme (oltre che dei certificati elettorali);
2) l'art. 31 configura una deroga ai termini di cui all'art. 28. Ciò stante, quando ricorrano i casi di cui all'art. 31 (cioè corra l'anno anteriore alla scadenza di una delle Camere o corrano i sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere), casi nei quali il deposito delle firme è precluso sospensivamente, deve ritenersi che detto deposito possa intervenire solo decorsi i sei mesi successivi alla scadenza elettorale e che, nel corso di tale periodo e fino al deposito, sia possibile continuare la raccolta delle firme.
Stando al testo, invero, la richiamata preclusione si riferisce al deposito non alla raccolta delle firme e, nel silenzio della legge, non è consentito all'interprete di estendere la fattispecie ostativa.
Si tratta di un'interpetazione in bonam partem, che tuttavia sembra adeguata alle disposizioni legislative, tanto più perché, in materia di garanzia dei diritti elettorali, occorre preferire le soluzioni estensive.
Quindi la data del 7 maggio è relativa al deposito delle firme e non alla loro raccolta. Per altre considerazioni volte a chiarire l'interpretazione della legge e a rasserenare chi fosse interessato a firmare i referendum, è riservato a voi lo spazio dei commenti!
V2-Day!!!! SAREMO NOI A CESTINARE VOI!!! SERVI DEI CENTRI DI POTERE E SCHIAVI DEL POSTO!!!
VI CESTINIAMO!!!!
Ok Fabio, grazie!
Ho scritto un racconto sul mio percorso nel meetup di Beppe Grillo, un’esperienza che mi ha lasciato molto perplesso, che mi ha molto cambiato, che mi ha permesso di evidenziare una realtà a me del tutto sconosciuta, dove ho scoperto che inganno e menzogna regnano nella nostra società al di sopra dell’immaginabile.
Ho riflettuto a lungo su quanto ognuno di noi è in realtà complice di questa sorta di omertà che tutto avviluppa, come una nebbia sottile nella quale tutti ci muoviamo ambiguamente, fingendo di non vedere il microdelitto che si consuma sotto il nostro sguardo indifferente, avvezzo alla truffa come all’acqua che corre sotto i ponti.
http://mondogrillo.net/meetup/la-ragnatela-del-grillo/
Fabio, vi hanno segnalato altre interpretazoni della 352/1970?
Solo una piccola precisazione: sul meetup di Napoli si è cominciato a parlare della questione ben prima del post di elezioni.blogosfere.it. ;-)
Grazie Rita, anche noi aspettiamo chiarimenti in merito. Infatti, i tempi non coincidono e il rischio che le firme siano da cestinare è tutt'altro che irrilevante.
Infatti se i fogli sono da consegnare per legge entro 3 mesi dalla timbratura (nella migliore delle ipotesi, se li timbrino domani 24 aprile devono consegnarli entro il 24 luglio) e il deposito deve essere effettuato entro 6 mesi dalla convocazione dei Comizi elettorali avvenuta il 6 febbraio (ovvero entro il 6 agosto), le firme non possono essere depositate perchè non rispettano i termini di legge.
Ho cercato il testo della Legge 352/1970 e ho cercato di capire. All'art. 7 è detto che le firme vanno depositate entro tre mesi (gg. 90) dalla data di timbratura dei fogli. Ora, se ho capito bene, i fogli debbono essere stati già timbrati, dunque fra tre mesi saremo ad una data anteriore a quella concessa per il deposito, che è di 6 mesi dalla Convocazione dei Comizi Elettorali per le Elezioni di almeno una Camera (in questa circostanza è stata il 6 febbraio 2008). Insomma, anche se i fogli venissero timbrati domani 24 aprile 2008, dovrebbero essere depositati entro e non oltre il 24 luglio 2008, ma i sei mesi stabiliti dalla legge cadono il 6 agosto, prima non si possono depositare. Chiedete meglio a chi può interpretare meglio di me l'art. 7 di detta legge.
V2-DAY!
Ora è tutto più chiaro,grazie.
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alle 15:09
Eleonora, Blogosfere staff
Mario, noi non ci siamo accaniti e non vogliamo cestinare nessuno (leggi gli altri post se hai dei dubbi...)